Affidamento familiare: il regolamento della Società della Salute

DISCIPLINARE SUGLI AFFIDAMENTI FAMILIARI (Deliberazione Giunta SDS n. 22 del 20/05/2019)

Il presente disciplinare ha lo scopo di regolamentare gli interventi di sostegno ai minori in affidamento familiare e alle persone (singoli o famiglie) che li accolgono, come previsto dall’art. 11, comma 2, del Regolamento per l’accesso ai Servizi Sociali.

Art. 1 – Definizione

L’affidamento familiare è una forma di intervento che ha l’obiettivo di sostenere la famiglia a prendersi cura dei propri figli attraverso un insieme di accordi collaborativi tra la famiglia del bambino, le famiglie che si rendono disponibili all’accoglienza e i diversi soggetti che nel territorio si occupano della cura e della protezione dei bambini e del sostegno alla genitorialità.
L’affidamento familiare, o meglio, gli affidamenti familiari, esprime un’idea di intervento plurale: dalle forme di accoglienza più leggere e meno strutturate, a quelle più impegnative e con la necessità di maggior sostegno da parte dei servizi; da quelle che hanno una spiccata valenza di vicinanza e prossimità, a quelle che hanno una valenza protettiva e che richiedono l’allontanamento temporaneo del bambino dal contesto familiare.

Art. 2 – Riferimenti normativi e atti di indirizzo

Il presente disciplinare recepisce quanto indicato, in particolare, nelle seguenti fonti normative e atti di indirizzo:

  • Legge 184 del 04/05/83, come modificata dalla Legge 149 del 28/03/2001, Diritto del minore ad una famiglia e ss.ii.
  • Delibera Consiglio Regione Toscana n. 364 del 21/09/93, Direttiva su criteri e modalità di sostegno economico per l’affidamento familiare.
  • Delibera Consiglio Regione Toscana n. 348 del 25/07/94, Direttiva ai Comuni e alle Unità Sanitarie Locali per la costituzione e il funzionamento del servizio per l’affidamento familiare.
  • Delibera Giunta Regione Toscana, n. 139 del 27/02/06, Indirizzi in materia di affidamento di minori a famiglia e a servizi residenziali socio-educativi, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera e), legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41.
  • Delibera Giunta Regione Toscana n. 374 del 10/04/17, Indirizzi in materia di affidamento di minori a famiglia e a servizi residenziali socio-educativi.
  • Delibera Giunta Regionale, n. 460 del 02/05/17 n. 460, Indirizzi in materia di affidamento di minori a famiglia e a servizi socio-educativi, ai sensi dell’art. 53, comma 2), lett. e), Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41, approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 139 del 27 febbraio 2006. Integrazione
  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Parole nuove per l’affidamento familiare, approvato dalla Conferenza Unificata Stato Regioni il 25/10/12.
  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Linee di indirizzo per l’affidamento familiare, approvate dalla Conferenza Unificata Stato Regioni il 14/12/17.

Art. 3 – Tipologie di affidamento

Le forme di accoglienza possono differenziarsi, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa, nelle seguenti tipologie:

In base al consenso.

  • Consensuale: affidamento attuato con il consenso dei genitori dei bambini e/o adole¬scenti in difficoltà o del tutore che ne esercita in loro vece la responsa¬bilità genitoriale. Viene effettuato attraverso i Servizi Sociali ed è reso esecutivo dal Giudice Tutelare.
  • Giudiziale: affidamento stabilito con decre¬to dal Tribunale per i Minorenni qualora venga rilevata una condotta pregiudizievole dei genitori verso i figli.

In base al tipo di legame familiare che intercorre tra il minore e la famiglia che lo accoglie.

  • Intrafamiliare: affidamento di bambini o adole¬scenti in difficoltà a parenti entro il quarto grado.
  • Eterofamiliare: affidamento di bambini o adole¬scenti in difficoltà ad una famiglia con la quale non vi sono legami di parentela

In base al tempo e alle modalità in cui il minore viene accolto.

  • Residenziale: il bambino vive stabilmente con la famiglia affidataria, mantenendo rapporti regolari con la famiglia di origine, per un periodo che può variare da alcuni mesi a più anni.
  • A tempo parziale: il bambino trascorre con la famiglia affidataria una parte del suo tempo e la famiglia si fa carico di una parte del suo percorso educativo. Il minorenne può trascorrere con la famiglia affidataria: parte della giornata ma di sera torna a casa dai suoi genitori; i fine settimana o periodo di vacanza.
  • Diurno o semiresidenziale: il bambino trascorre con la famiglia affidataria una parte della giorna¬ta ma di sera torna a casa dai suoi genitori. È uno strumento che evita l’allontanamento e implica frequen¬ti contatti e rapporti tra famiglia affidataria e famiglia del bambino.

Le tipologie di accoglienza sopra menzionate posso realizzarsi per specifiche situazioni di bisogno tra cui:

  • affidamento in situazioni di emergenza o di pronto intervento sociale;
  • affidamento in situazioni di particolari complessità (minori con disabilità, disturbi psichiatrici, gravi problemi sanitari);
  • affidamento di bambini molto piccoli (0-24 mesi);
  • affidamento a rischio giuridico;
  • affidamento orfani vittime di violenza intrafamiliare;
  • affidamento di minori stranieri non accompagnati;
  • affidamento di adolescenti;
  • prosecuzione dell’accoglienza oltre la maggiore età.

Art. 4 – Durata dell’affidamento

L’affidamento può essere disposto per periodi brevi o lunghi in base alle esigenze del minore, alle caratteristiche delle relazioni familiari ed alle motivazioni che hanno generato l’affidamento. La sua durata, come previsto nella legge 149/2001, non può essere superiore a 24 mesi. Tale periodo può essere prorogato soltanto con l’intervento del Tribunale per i Minorenni quando la sua sospensione può recare danno al minore.

Art. 5 – Il Centro Affidi

La Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa si dota della struttura del Centro Affidi per la gestione dell’istituto dell’affidamento familiare in raccordo con il Servizio Sociale territoriale, i servizi socio-sanitari, le autorità giudiziarie, il terzo settore.

Il Centro affidi persegue, in particolare, le seguenti finalità:
– Promuovere la cultura dell’affido sul territorio.
– Valutare e selezionare gli aspiranti all’affidamento.
– Partecipare alla predisposizione e alla verifica del progetto di affido con il Servizio Sociale territoriale e le famiglie coinvolte.
– Promuovere percorsi di formazione e sostegno per le coppie ed i singoli affidatari.
– Sostenere gli affidatari nel corso del progetto di affidamento sia con interventi individuali, sia tramite il gruppo di sostegno.

Art. 6 – Servizi, contributi e agevolazioni di supporto ai percorsi di accoglienza in affidamento familiare

  • Assicurazione: il minore in affido usufruisce di una assicurazione stipulata dalla Società della Salute, finalizzata alla copertura dei danni cagionati verso se stesso e di quelli di cui egli è responsabile verso terzi.
  • Contributo economico: alla persona o alla famiglia affidataria viene corrisposto un contributo mensile, svincolato dal reddito, quale sostegno per le necessità del minore accolto e come riconoscimento per l’impegno svolto.
    Il contributo economico mensile per gli affidamenti eterofamiliare residenziali a tempo pieno è indicato in euro 500 mensili.
    L’assegno di base può essere aumentato fino ad un massimo del 30% quando ricorrono situazioni complesse, come nel caso in cui il minore presenti problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria.
    L’assegno di base viene abbattuto del 30% per ogni minore affidato oltre il primo.
    Qualora il minore necessiti di spese sanitarie straordinarie (occhiali da vista, apparecchi ortodontici, ecc.) vi è la possibilità di una integrazione economica da valutare in base al progetto personalizzato e alle disponibilità di bilancio.
    Il contributo economico per l’affido intrafamiliare residenziale verrà determinato sulla base delle caratteristiche di ciascun singolo progetto e non potrà superare l’importo di 500 euro al mese.
    Il contributo economico per l’affido a tempo parziale verrà determinato sulla base delle caratteristiche di ciascun singolo progetto e non potrà superare l’importo di 300 euro al mese.
  • Esenzione servizi educativi per la prima infanzia e scolastici: può essere predisposto a favore del minore affidato, la riduzione o l’esenzione dal pagamento della quota dovuta, previo accordo con l’ufficio comunale competente, del servizio di trasporto e/o di refezione scolastica, dei servizi socio-educativi e ricreativi, dei servizi educativi per la prima infanzia.